Art. 11.
(Costituzione della società per azioni «Cultura Italia»).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali costituisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni «Cultura Italia», di seguito denominata «società», con un capitale sociale di 1.000.000 di euro.
      2. Ai fini delle sottoscrizione, il 50 per cento delle azioni della società è offerto:

          a) alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) alla associazioni di categoria rappresentative degli editori italiani,

          c) a fondazioni bancarie, enti e associazioni senza scopo di lucro che hanno

 

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tra gli obiettivi statutari la promozione culturale.

      3. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati nella prima assemblea della società, che il Ministro per i beni e le attività culturali convoca entro un mese dalla data di costituzione della società ai sensi del comma 1. Lo statuto della società deve comprendere:

          a) la definizione degli scopi sociali limitata alla promozione del libro e dei prodotti multimediali italiani all'estero;

          b) l'espressa previsione della presenza paritetica nel consiglio di amministrazione della componente pubblica e di quella privata;

          c) l'espressa previsione che la gestione operativa della società è affidata alla componente privata con assegnazione, alla componente pubblica, di effettivi poteri di controllo.

      4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
      5. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.
      6. È autorizzata l'assegnazione alla società di un fondo annuo di 4.000.000 di euro per lo sviluppo di attività di promozione del libro e dei prodotti multimediali italiani in Italia e all'estero, incluse le spese per la partecipazione a fiere e ad eventi di carattere internazionale; per la pubblicizzazione di strumenti e contributi, generali o specifici; per le iniziative di natura promozionale e pubblicitaria ritenute utili come sostegno all'export di prodotti editoriali e alla vendita di diritti all'estero.
      7. A decorrere dal 2010 la concessione dei contributi di cui al comma 6 è vincolata alla capacità della società di raccogliere ulteriori fondi tramite contributi da

 

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parte di soggetti diversi dai soci della componente pubblica, compartecipazioni ai costi delle iniziative da parte dei beneficiari o vendita di servizi alle imprese connessi alle attività statutarie, per una somma almeno pari al 25 per cento dei contributi di cui al citato comma 6, al netto dei premi e dai contributi per le traduzioni previsti dal comma 8. Qualora tali ricavi risultino inferiori alla quota stabilita, i contributi di cui al comma 6 sono ridotti proporzionalmente.
      8. La società promuove inoltre la traduzione all'estero di opere italiane di letteratura e di saggistica, con particolare riguardo alla produzione contemporanea, anche attraverso premi e contributi per le traduzioni concessi a editori stranieri che hanno regolarmente acquisito i diritti da editori italiani e mediante interventi di sostegno alla traduzione di parti di opere a fini promozionali.
      9. La società realizza o sostiene la diffusione di opere, repertori e strumenti, anche in formato elettronico, giudicati essenziali per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero.